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Se la partenza è stata cancellata

Partenza traghetto cancellataNel settore dei trasporti può succedere che una corsa venga cancellata per cause indipendenti dalla volontà della stessa società fornitrice del servizio.

Accade,  soprattutto in ambito aereo o ferroviario, che imprevisti quali condizioni meteo avverse o guasti  tecnici possano far ritardare la regolare partenza  di un vettore o che addirittura ne annullino il viaggio.  Queste circostanze possono coinvolgere, seppur con meno frequenza, anche i trasporti marittimi  pertanto le disposizioni del reg. UE n. 1177/2010 del Parlamento Europeo  introducono, anche in questo settore, forme di tutela per il passeggero che resti coinvolto in simili disservizi.

Solo la compagnia di navigazione, nonché il comandante della nave, hanno il diritto di modificare orari e rotte o rinviare una partenza qualora non sussistano le condizioni atte a garantire il sicuro e regolare svolgimento del viaggio.

Come comportarsi quindi in questi casi e, soprattutto, quali sono le procedure necessarie per far valere i propri diritti di consumatore?

In caso di cancellazione della corsa, la compagnia di navigazione è tenuta a restituire al passeggero la somma incassata oppure ad offrire un’alternativa utile soggetta comunque all’accettazione da parte del cliente finale. Il rimborso riguarda esclusivamente la porzione di biglietto effettivamente inutilizzata, ovvero viene confermato solo sulla tratta coinvolta dalla cancellazione o dalla modifica ad opera della stessa compagnia di navigazione.

Quest’ultima non risponde, inoltre, di eventuali danni o perdite conseguenziali  causati dalla mancata partenza o dalla modifica di essa. Nel caso specifico, non possono essere imputate alla compagnia di navigazione, né tantomeno all’intermediario presso il quale si è acquistato il biglietto, i costi per soggiorni non usufruiti e mancate coincidenze, nonché maggiori spese sostenute.

E’ importante tener presente che prima di mettersi in viaggio è sempre opportuno verificare che la compagnia di navigazione non abbia apportato modifiche all’orario o alla rotta prenotati, sebbene eventuali variazioni vengano comunicate tempestivamente da parte dello stesso fornitore del servizio.

In caso di soppressione nave, il primo accorgimento utile è quello di rivolgersi alla biglietteria di porto e informarsi sulla corretta procedura per l’ottenimento del rimborso;  generalmente il primo passo è quello di farsi apportare sul proprio biglietto una certificazione che attesti l’annullamento della corsa, mediante,  ad esempio, un timbro o una firma.

Condizione necessaria per l’ottenimento del rimborso è comunque farcene tempestiva richiesta, in quanto la restituzione degli importi versati non avviene in maniera automatica.